Art. 540 c.nav.
Abbandono della nave
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
- a)quando la nave e' perduta, o e' divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, ne' la nave puo', anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, ne' procurarseli facendone richiesta altrove;
- b)quando la nave si presume perita;
- c)quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva