Art. 540 c.nav.Abbandono della nave

L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:

  • a)quando la nave e' perduta, o e' divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, ne' la nave puo', anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, ne' procurarseli facendone richiesta altrove;
  • b)quando la nave si presume perita;
  • c)quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art540 · fonte su Normattiva