Art. 550 c.nav.Surrogazione del creditore perdente

[1]Il creditore che ha privilegio sopra una o piu' cose, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, puo' surrogarsi nel privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore.

[2]Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art550 · fonte su Normattiva