Art. 560 c.nav.Nave esercitata da armatore non proprietario

Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilita' in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di cio' a conoscenza.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art560 · fonte su Normattiva