Art. 488 — Prefissione di termine all'armatore
Il proprietario della nave ed ogni altro coobligato o responsabile in garanzia di debiti dell'armatore, quando siano escussi da un creditore assoggettabile a limitazione, possono chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l'armatore dichiari se intende avvalersi del beneficio della limitazione. L'armatore che abbia lasciato trascorrere inutilmente questo termine non puo' piu' opporre il beneficio della limitazione al richiedente che agisce in via di regresso.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva