Art. 251 c.nav. — Ufficio competente ad eseguire la pubblicita'
[1]La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.
[2]Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicita' puo' essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva