Art. 251 c.nav.Ufficio competente ad eseguire la pubblicita'

[1]La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.

[2]Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicita' puo' essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art251 · fonte su Normattiva