Art. 57 c.nav.
Norme applicabili
[1]Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.
[2]Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo 33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessita' del pubblico servizio del porto o dell'approdo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva