Art. 577 c.nav.
Prescrizione
I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell'obbligazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Prescrizione
I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell'obbligazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Collegamenti
Art. 937 — Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. La prescrizione dei diritti spettanti agli…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art577 · fonte su Normattiva
Art. 44 — Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unita'.…