Art. 582 c.nav. — Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta
Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva