Art. 588 c.nav.
Rinvio
Per tutto quanto non e' espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Rinvio
Per tutto quanto non e' espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art588 · fonte su Normattiva