Art. 610 c.nav.
Competenza
[1]Se la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha termine in porto nazionale, la procedura per il regolamento della contribuzione, a norma degli articoli 469 e seguenti, si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale il porto e' situato.
[2]Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale e' l'ufficio di iscrizione della nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva