Art. 614 c.nav. — Adunanza di discussione
[1]Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all'esame degli atti indicati nel primo comma dell'articolo 612 e dei documenti prodotti.
[2]Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore e' tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio.
[3]Il termine di deposito puo' essere prorogato a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva