Art. 624 c.nav.
Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura
[1]La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, e' portata a conoscenza dell'armatore e dei creditori indicati nell'elenco di cui all'articolo 621, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, e' altresi' trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno.
[2]L'ufficio di iscrizione, avuto conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva