Art. 626 c.nav.Improcedibilita' e sospensione di atti esecutivi

[1]Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore per le obbligazioni di cui all'articolo 275.

[2]Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi e' sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell'esecuzione, e si estingue se non e' riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza previste nell'articolo 640.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art626 · fonte su Normattiva