Art. 638 c.nav.Ripartizione del residuo

[1]Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.

[2]Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto e' impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza del credito.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art638 · fonte su Normattiva