Art. 646 c.nav.
Provvedimenti per impedire la partenza della nave
Il giudice competente a sensi dell'articolo 643, e, ove ricorra l'urgenza, il comandante del porto, o l'autorita' di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva