Art. 175 c.p.c.
Direzione del procedimento
[1]Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento.
[2]Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
[3]Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva