Art. 659 c.nav.
Modalita' dell'incanto
[1]L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.
[2]La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore.
[3]Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da altra valida.
[4]L'incanto, se non puo' compiersi nella stessa udienza, e' continuato nel primo giorno seguente non festivo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva