Art. 664 c.nav.
Trasferimento della nave
[1]Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.
[2]Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, e' reso pubblico a norma dell'articolo 250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave.
[3]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva