Art. 675 c.nav.
Istanza per la liberazione
[1]L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto contenente:
- 1)la data e la qualita' del suo titolo e la data della trascrizione;
- 2)il nome dei suoi danti causa;
- 3)gli elementi di individuazione della nave;
- 4)il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare;
- 5)l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi;
- 6)l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinche' sia diviso tra i creditori;
- 7)l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe competente per l'esecuzione.
[2]Un estratto sommario di quest'atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva