Art. 675 c.nav.Istanza per la liberazione

[1]L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto contenente:

  • 1)la data e la qualita' del suo titolo e la data della trascrizione;
  • 2)il nome dei suoi danti causa;
  • 3)gli elementi di individuazione della nave;
  • 4)il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare;
  • 5)l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi;
  • 6)l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinche' sia diviso tra i creditori;
  • 7)l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe competente per l'esecuzione.

[2]Un estratto sommario di quest'atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art675 · fonte su Normattiva