Art. 677 c.nav.Provvedimento di liberazione

[1]Se la vendita non e' domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo precedente o se la domanda e' respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane definitivamente fissato.

[2]Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale, competente a norma dell'articolo 643, ordina con decreto all'ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie.

[3]Il decreto e' trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante,per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art677 · fonte su Normattiva