Art. 682 c.nav.
Provvedimento di autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
- 1)il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia;
- 2)l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
- 3)gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l'autorizzazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva