Art. 682 c.nav.Provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:

  • 1)il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia;
  • 2)l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
  • 3)gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l'autorizzazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art682 · fonte su Normattiva