Art. 690 c.nav. — Annessi ICAO
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
Negli aeroporti situati nell'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, di galleggianti e di aeromobili e' esercitata dal direttore dell'aeroporto d'accordo con il comandante del porto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva