Art. 731 c.nav. — Il personale aeronautico
[1]Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale e' previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.
[2]Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
- a)il personale di volo;
- b)il personale non di volo.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva