Art. 691-bis c.nav. — Fornitura dei servizi della navigazione aerea
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[1]Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla societa' Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
[2]I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
[3]La societa' Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La societa' Enav cura, altresi', la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'.
[4]L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.
[5]Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva