Art. 691-bis c.nav. — Fornitura dei servizi della navigazione aerea
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 2006 al 12 novembre 2014. Leggi il testo vigente →
[1]Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., societa' pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
[2]I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
[3]Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresi', la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'.
[4]L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.
Testo vigente dal 29 maggio 2006 al 12 novembre 2014 · versione 85 su Normattiva