Art. 699 c.nav.Uso degli aeroporti aperti al traffico civile

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[1]Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.

[2]Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art699 · fonte su Normattiva