Art. 699 c.nav. — Uso degli aeroporti aperti al traffico civile
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[1]Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.
[2]Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva