Art. 699 c.nav. — Uso degli aeroporti aperti al traffico civile
[1]Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti ((e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo)).
[2]Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva