Art. 7 c.nav. — Legge regolatrice della responsabilita' dell'armatore e dell'esercente
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[1]La responsabilita' dell'armatore della nave o dello esercente dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio e' regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.
[2]La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilita' dell'armatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990 · versione 0 su Normattiva