Art. 70 c.nav.
Impiego di navi per il soccorso
[1]Ai fini dell'articolo precedente, l'autorita' marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.
[2]Le indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva