Art. 702 c.nav. — Progettazione delle infrastrutture aeroportuali
[1]Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilita', e' di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformita' alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
[2]((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva