Art. 702 c.nav. — Progettazione delle infrastrutture aeroportuali
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[1]Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilita', e' di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformita' alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
[2]Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva