Art. 704 c.nav. — Rilascio della concessione di gestione aeroportuale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]L'istituzione, da parte di privati, di aeroporti, campi di fortuna, campi di volo e di altri impianti aeronautici, deve essere preventivamente autorizzata dal ministro per l'aeronautica.
[2]L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto. Le tariffe relative devono essere approvate dal ministro per l'aeronautica.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva