Art. 697 c.nav.
Aeroporti aperti al traffico civile
Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:
- a)gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;
- b)gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
- c)gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva