Art. 706 c.nav. — Servizi di assistenza a terra
I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva