Art. 71 c.nav. — Divieto di getto di materiali
[1]Nei porti e' vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
[2]Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali e' esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessita' del traffico e della pesca.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva