Art. 67 c.nav. — Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti
Il capo del compartimento puo' limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva