Art. 715 c.nav.Valutazione di rischio delle attivita' aeronautiche

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[1]Il ministro per l'aeronautica puo' ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni, piantagioni che costituiscano intralcio per la navigazione aerea.

[2]Il ministro puo' altresi' ordinare, secondo le norme stabilite dal regolamento, che per dette opere o costruzioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 16 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art715 · fonte su Normattiva