Art. 715 c.nav. — Valutazione di rischio delle attivita' aeronautiche
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[1]Il ministro per l'aeronautica puo' ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni, piantagioni che costituiscano intralcio per la navigazione aerea.
[2]Il ministro puo' altresi' ordinare, secondo le norme stabilite dal regolamento, che per dette opere o costruzioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione.
[3]((Quando si tratti di aerodromi militari, i poteri del Ministro per la difesa di cui ai precedenti commi sono attribuiti ai comandanti di zona aerea territoriale o di aeronautica)).
Testo vigente dal 16 dicembre 1955 al 3 marzo 1963 · versione 9 su Normattiva