Art. 716 c.nav. — Inquinamento acustico
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[1]((In vicinanza di campi di fortuna, di campi di volo e di altri impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati nell'articolo 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a quelle previste negli articoli 715 e 713-bis e puo' essere vietata qualsiasi modificazione della, consistenza dei fondi. Gli ostacoli esistenti possono essere abbattuti.
[2]L'ordine e' dato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti e' dovuta una indennita' a norma del primo comma dell'articolo 715-quinquies)).
Testo vigente dal 3 marzo 1963 al 21 ottobre 2005 · versione 13 su Normattiva