Art. 716 c.nav. — Inquinamento acustico
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[1]Il ministro per l'aeronautica puo' vietare l'impianto o il passaggio di linee elettriche, funivie, filovie e teleferiche sui fondi situati in vicinanza di aerodromi o di altri impianti aeronautici.
[2]((Quando si tratti di aerodromi militari, il potere del Ministro per la difesa di cui al precedente comma e' attribuito ai comandanti di zona aerea territoriale o di aeronautica)).
Testo vigente dal 16 dicembre 1955 al 3 marzo 1963 · versione 9 su Normattiva