Art. 723 c.nav. — Deposito di cose nell'aeroporto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]Il direttore dell'aeroporto puo' consentire il deposito di merci o di altri materiali nell'aeroporto, determinandone le modalita' ed il canone.
[2]Il deposito di sostanze che presentano pericolo di incendio o di esplosione e' sottoposto all'autorizzazione del ministro per l'aeronautica e all'osservanza delle prescrizioni opportune per garantire l'incolumita' pubblica.
[3]L'autorizzazione predetta e' richiesta anche quando il deposito e' effettuato in aviorimesse o edifici dei concessionari.
[4]Nei casi di deposito abusivo o di scadenza del termine fissato, il direttore di aeroporto procede a norma dell'articolo 64.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva