Art. 727 c.nav. — Soccorso ad aeromobili in pericolo
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[1]Il direttore di aeroporto, che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorita', che possano utilmente intervenire.
[2]Quando l'autorita' aeronautica non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale, o da quella marittima se il sinistro e' avvenuto in mare.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva