Art. 727 c.nav.Soccorso ad aeromobili in pericolo

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[1]Il direttore di aeroporto, che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorita', che possano utilmente intervenire.

[2]Quando l'autorita' aeronautica non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale, o da quella marittima se il sinistro e' avvenuto in mare.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art727 · fonte su Normattiva