Art. 729 c.nav. — Rimozione di relitti
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[1]Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un aerodromo della circoscrizione, il direttore di aeroporto ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione.
[2]Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non e' sufficiente a coprire le spese, il proprieterio e' tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.
[3]Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari sull'aeromobile.
[4]Nei casi di urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva