Art. 731 c.nav. — Il personale aeronautico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 2002 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]La gente dell'aria comprende:
- a)il personale di volo;
- b)il personale addetto ai servizi a terra;
- c)il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche.
- c-bis)il personale addetto al controllo del traffico aereo;
[2]Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
[3]Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista.
[4]Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.
[5]((Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un titolo di studio)).
Testo vigente dal 10 aprile 2002 al 21 ottobre 2005 · versione 71 su Normattiva