Art. 746 c.nav. — Aeromobili equiparabili a quelli di Stato
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[1]Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
[2]Il provvedimento stabilisce limiti e modalita' dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
[3]L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.
[4]Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere equiparata all'attivita' svolta dagli aeromobili di Stato l'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva