Art. 746 c.nav.Aeromobili equiparabili a quelli di Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.

[2]Il provvedimento stabilisce limiti e modalita' dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.

[3]L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.

[4]Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere equiparata all'attivita' svolta dagli aeromobili di Stato l'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art746 · fonte su Normattiva