Art. 758 c.nav. — Perdita dei requisiti di nazionalita' nei casi di successione e di aggiudicazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 17 maggio 1981. Leggi il testo vigente →
[1]Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al ministro per l'aeronautica o, se trattasi di aliante libratore, alla Reale unione nazionale aeronautica, l'avvenuta iscrizione in un agistro straniero, nonche' ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalita'.
[2]L'autorita' che ha ricevuto la denuncia o che ha comunque avuto conoscenza di uno dei fatti indicati nel prima comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione negli uffici della direzione dell'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile e inserzione nel foglio degli annunzi legali, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
[3]Quando nel detto termine non siano proposte opposizioni, l'autorita', se sull'aeromobile non risultano iscritti diritti reali o di garenzia, esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione.
[4]In caso di opposizione, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garenzia, la cancellazione puo' essere effettuata solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stato soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorita' aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. In caso contrario l'autorita' aeronautica promuove la vendita giudiziale dell'aeromobile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 17 maggio 1981 · versione 0 su Normattiva