Art. 758 c.nav.Perdita dei requisiti di nazionalita' nei casi di successione e di aggiudicazione

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[1]Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al ministro per l'aeronautica o, se trattasi di aliante libratore, alla Reale unione nazionale aeronautica, l'avvenuta iscrizione in un registro straniero, nonche' ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalita'.

[2]L'autorita' che ha ricevuto la denuncia o che ha comunque avuto conoscenza di uno dei fatti indicati nel prima comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione negli uffici della direzione dell'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile e inserzione nel foglio degli annunzi legali, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

[3]Quando nel detto termine non siano proposte opposizioni, l'autorita', se sull'aeromobile non risultano iscritti diritti reali o di garenzia, esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione.

[4]In caso di opposizione, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garenzia, la cancellazione puo' essere effettuata solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stato soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorita' aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. In caso contrario l'autorita' aeronautica promuove la vendita giudiziale dell'aeromobile.

[5]((In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro puo' concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fidejussione e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

[6]Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalita' in base alle quali puo' essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma)).

Testo vigente dal 17 maggio 1981 al 22 maggio 1998 · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art758 · fonte su Normattiva